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Testamento |
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L’eredità si può devolvere per testamento, ma
bisogna ricordare che una parte dell’eredità spetta
comunque ai legittimi discendenti, così come
dettato dall’art. 457 del Codice Civile. Così, ad esempio, una certa parte
andrà ai figli e al consorte, indipendentemente dalle volontà
testamentarie. Per Sottolineiamo inoltre che il testamento può anche non contenere esclusivamente disposizioni di carattere patrimoniale, ma chi lo redige può includervi tutte le sue volontà (art. 587). Le forme ordinarie di testamento sono due: il testamento olografo e quello per atto di notaio, che può a sua volta essere segreto o pubblico.
Testamento olografo Il modo più semplice è scrivere il testamento di proprio pugno, non a macchina e non al computer, su un foglio bianco, firmato e datato. Il tutto deve essere facilmente leggibile e la firma deve comparire alla fine del testo. Questo testamento può essere conservato dove si vuole.
Testamento per atto di notaio pubblico Si tratta del testamento che viene dettato al notaio in presenza di due testimoni (art. 603): è il notaio stesso che scrive e che poi rilegge il tutto al testatore e ai testimoni. La sottoscrizione del testamento avviene da parte di chi lo ha dettato, dei due testimoni e del notaio. Il codice civile dice che anche chi è muto, sordo o sordomuto può effettuare testamento, seguendo la normativa in vigore riguardante i loro atti. Se chi fa testamento non sa leggere, i testimoni devono essere quattro.
Testamento per atto di notaio segreto Questo tipo di testamento è destinato solo a chi sa ed è in grado di leggere e può essere scritto da chi lo dispone o da un terzo (art. 604): il testatore deve apporre la sola firma alla fine se lo ha scritto lui di suo pugno, diversamente (se è scritto da altri o a macchina o al computer) deve firmare anche ciascun mezzo foglio. Se chi sceglie il testamento segreto non può firmare, deve dirlo al notaio, il quale ne fa menzione nell’atto, insieme con le motivazioni. Il testamento così scritto deve essere sigillato o avvolto in un involucro sigillato ad opera del testatore o del notaio. Il notaio, che lo riceve in presenza di due testimoni, dichiarerà in un atto il numero di sigilli e la loro impronta, la data di ricezione, la presenza dei testimoni e la dichiarazione del testatore che dice che in quell’involucro è contenuto il suo testamento. Tale atto verrà controfirmato da tutti i presenti: il testatore, i testimoni e il notaio. Il testamento, qualsiasi forma si scelga, è sempre revocabile (ogni disposizione contraria è nulla) e può essere redatto da chiunque, basta che non sia dichiarato incapace. Il testamento può essere revocato espressamente oppure anche redigendone uno che modifica (in tutto o in parte) quello precedente.Se due o più persone vogliono redigere un identico testamento, lo devono ugualmente fare separatamente, perché un testamento può contenere le volontà di una sola persona (art. 589). |
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