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Per i degenti che necessitano di particolare assistenza
in quanto di età superiore ai 75 anni o perché con ridotta autonomia, la
legge (legge regionale 26.4.1995 n. 27 e successive modificazioni) prevede
che questi possano avere una persona al loro fianco durante il ricovero,
anche al di fuori degli orari di visita. A tal fine, riportiamo uno
stralcio della legge stessa (art. 13): […] è sempre consentito, anche
in deroga agli orari ordinari di visita, l’accesso di un familiare o
altra persona volontariamente disponibile, anche nel quadro delle attività
delle associazioni di volontariato. Tale regolamentazione riguarda i
"degenti con ridotta autonomia e comunque quelli di età superiore ai
settantacinque anni negli ospedali, cliniche universitarie o case di cura
convenzionate con la Regione". Da notare è il fatto che non tutti
sono a conoscenza dell’esistenza di questa legge, quindi consigliamo di
citarla in caso di contestazione da parte del personale ospedaliero.
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