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Indennità di accompagnamento

 

 

L’indennità di accompagnamento (ex Legge 509/88) è un assegno dell’importo di 426,09 mensili per 12 mensilità, che può essere erogato, da parte dell’INPS, a persone invalide al 100%, bisognose di un aiuto permanente per gli atti della vita quotidiana oppure non più in grado di camminare. Questa indennità è diretta a tutte le persone, senza alcun limite d’età e non fa cumulo con gli altri redditi percepiti dalla persona. Per ottenere l’indennità di accompagnamento, è necessario agire come segue:

1) presentare domanda di invalidità civile (si veda alla voce Invalidità);

2) una volta ottenuta la certificazione di invalidità civile al 100% rilasciata con specifica menzione di diritto all’accompagnamento, compilare il modulo di richiesta di indennità di accompagnamento e recarsi presso una qualsiasi sede INPS o presso i Patronati abilitati (si vedano qui le relative voci) al ritiro di tale documentazione;

3) alla copia della certificazione di invalidità, bisogna allegare copia del documento di identità non scaduto, copia del codice fiscale ed eventuali estremi del conto corrente bancario/postale per l’accredito dell’importo dell’assegno.

I tempi di attesa dell’indennità possono essere lunghi (normalmente si aggirano intorno ai tre/sei mesi), ma una volta ricevuta, verranno versati anche gli arretrati, cioè le mensilità maturate e non ancora percepite dal beneficiario dell’accompagnamento dalla data della visita in cui è stato certificato il diritto a riceverla.

Il ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione o in istituti di cura o di assistenza privati, quando la relativa spesa sia assunta in carico dalla pubblica amministrazione, dà luogo alla perdita dell’indennità.

     

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